Il Dott. M.V., originario di Agrigento, di anni 51, dipendente a tempo pieno e indeterminato presso la Società S.E.U.S – Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria, con la qualifica di Autista Soccorritore (livello C), avendo sempre svolto mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento, al fine di ottenere tutela ed avere riconosciuto il proprio diritto ad essere inquadrato nella superiore categoria giuridico-lavorativa e, segnatamente, nel livello  “DS4”  del CCNL AIOP Sanità Privata , con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Mario La Loggia proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Agrigento – in funzione di Giudice del Lavoro.
Al fine di resistere alla predetta azione si costituiva in giudizio la Società S.E.U.S., la quale asseriva la non fondatezza della pretesa avversaria, sulla base dell’erroneo convincimento che il Dott. M.V. non avesse diritto ad alcun avanzamento di categoria, stante l’inapplicabilità dell’art. 2103 c.c. alle società c.d. in house providing come la Società S.E.U.S. in ragione della provenienza pubblica del capitale sociale.
Ebbene, durante lo svolgimento del processo gli Avv.ti Girolamo Rubino e Mario La Loggia dimostravano la fondatezza delle pretese del proprio assistito, rilevando come il Dott. M.V., pur essendo stato assunto, ab origine, dalla società datrice di lavoro con la qualifica di Autista Soccorritore (livello C), di fatto avesse svolto nei vari anni cui aveva prestato la propria attività lavorativa diverse mansioni rientranti in un inquadramento più elevato rispetto a quello di appartenenza e, nello specifico, in quello della Categoria “DS4” prevista dal CCNL AIOP Sanità Privata.
Inoltre, gli Avv.ti Girolamo Rubino e Mario La Loggia evidenziavano come le argomentazioni sostenute dalla società resistente fossero del tutto infondate, rilevando come un orientamento maggioritario della Giurisprudenza ritenesse che i rapporti di lavoro delle società a totale partecipazione pubblica o che operano in regime di in house providing come la S.E.US. non debbano essere considerati come rapporti di lavoro di pubblico impiego, ma rapporti disciplinati dal diritto privato e come tali soggetti alle norme del codice civile.
Sicché, condividendo la tesi sostenuta dagli Avv.ti Rubino e La Loggia il Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento con la sentenza pubblicata in data 03.02.2021, accoglieva il ricorso proposto dal Dott. M.V., riconoscendo il suo diritto ad essere inquadrato nella superiore Categoria DS4 e condannando la Società S.E.U.S. al pagamento delle differenze retributive dovute in forza del superiore inquadramento riconosciuto al dipendente M.V., nonché al pagamento delle spese di lite.
Contro tale decisione la Società S.E.U.S. proponeva ricorso in appello chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento.
L’azione proposta dalla SEUS veniva avversata dal Dott. M.V. che, costituendosi in giudizio sempre con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Mario La Loggia, sosteneva la correttezza della decisione resa dal Tribunale di Agrigento, richiamando a tal fine non solo gli orientamenti espressi in precedenza dalla stessa Corte di Appello, ma anche i più recenti pronunciamenti resi dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui anche nelle società a totale partecipazione pubblica e/o in house providing la regolamentazione dei rapporti di lavoro trova la sua fonte nel codice civile e non nelle norme dettate dal Testo Unico sul Pubblico Impiego.
Ebbene, in data 22.12.2022 si è espressa la Corte di Appello di Palermo – Sez. Lavoro che, condividendo le argomentazioni degli Avv.ti Rubino e La Loggia, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Agrigento, condannando altresì la Società S.E.U.S. s.c.p.a., al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore del Dott. M.V.
Conseguentemente, per effetto della decisione della Corte di Appello di Palermo la S.E.U.S. dovrà provvedere al corretto inquadramento del Dott. M.V. ed a corrispondere le differenze retributive dovute.

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